Cosa prevede il Collegato Lavoro in tema di contratti, Smart Working, apprendistato, ammortizzatori sociali, dimissioni e non solo: le novità per le HR.
Le novità del Collegato Lavoro interessano in modo particolare il reparto HR delle imprese, specialmente in ambito contrattuale. Il provvedimento, infatti, prevede ad esempio nuove procedure in ambito smart working, apprendistato, ammortizzatori sociali, dimissioni e sorveglianza sanitaria in caso di malattia.
Ecco, dunque, una sintesi delle novità previste per le imprese e per i responsabili delle Risorse Umane, chiamati ad applicare le seguenti disposizioni dettate dai 34 articoli che compongono la Legge 203/2024.
Le novità del Collegato Lavoro per le HR
- Contratti di somministrazione: non rientrano nel calcolo del limite quantitativo per la somministrazione a termine i lavoratori assunti a tempo indeterminato, gli stagionali e gli assunti come sostituti di lavoratori assenti o con più di 50 anni. La durata complessiva della missione a termine in un’azienda che adopera lavoratori stabili assunti da un’agenzia di somministrazione, inoltre, non è più limitata a 24 mesi.
- Periodo di prova nei contratti a termine: per i rapporti fino a 6 mesi si va da un minimo di 2 a un massimo di 15 giorni di prova, per i rapporti tra 6 e 12 mesi il massimo è pari a 30 giorni di prova mentre per rapporti superiori a 12 mesi vengono applicate le regole dei contratti collettivi per contratti a tempo indeterminato.
- Smart Working: viene introdotto l’obbligo di comunicazione al Ministero del Lavoro in caso di avvio, modifica o cessazione entro 5 giorni, al fine di assicurare maggiore tracciabilità.
- Dimissioni: in caso di assenza ingiustificata oltre 15 giorni o superando il termine previsto dal CCNL, il datore di lavoro può considerare il rapporto di lavoro risolto per volontà del dipendente.
- Apprendistato di primo livello: può essere trasformato in professionalizzante o di alta formazione, con durata massima complessiva dei due periodi non superiore a quella prevista dalla contrattazione collettiva.
- Cassa integrazione: le giornate di lavoro subordinato o autonomo sospendono il diritto alla cassa integrazione durante il periodo di integrazione salariale.
- Visite mediche preventive e di idoneità per riprendere il lavoro: l’obbligo viene attivato solo a discrezione del medico competente.
Fonte PMI.it