Tra le precisazioni l’Istituto di previdenza ricorda che nel calcolo della soglia esente confluiscono anche i fringe benefit eventualmente erogati da precedenti datori di lavoro
Con il messaggio pubblicato il 6 novembre 2023, sul proprio sito, l’Inps spiega come operare per effettuare i conguagli contributivi nei casi in cui le somme relative ai fringe benefit annui, corrisposte ai dipendenti, risultino superiori alla soglia di esenzione fissata per il periodo d’imposta 2023 più vantaggiosa rispetto al regime ordinario.
L’Istituto si sofferma, innanzitutto, sulle novità normative introdotte dall’articolo 40 del decreto legge n. 48/2023 (“Misure fiscali per il welfare aziendale”), che ha alzato il limite massimo di esenzione per i beni e servizi forniti ai dipendenti con figli a carico, fino a 3mila euro al posto degli ordinari 258,23 euro, includendo nella deroga al regime generale le somme erogate o rimborsate ai lavoratori dipendenti (privati e pubblici) per le utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.
Il messaggio fornisce, inoltre, chiarimenti sui casi di eccedenza dei buoni benzina, fino a 200 euro esenti fiscalmente, ma che devono essere assoggettati a contribuzione previdenziale da parte del datore di lavoro.
Infine, la comunicazione indica nel dettaglio le modalità operative di conguaglio dei fringe benefit, per le diverse categorie di datori di lavoro, tramite flusso Uniemens.
Per iniziare, la normativa
L’Inps ricorda che la disciplina ha introdotto il principio della unificazione della retribuzione imponibile fiscale e previdenziale, stabilendo che l’assoggettamento al prelievo contributivo dei redditi di lavoro dipendente avvenga sulla stessa base dei principi definiti a fini fiscali dall’articolo 51 del Tuir, salvo specifiche deroghe giustificate dalla diversa natura del prelievo previdenziale.
Richiama, poi, la deroga introdotta dall’articolo 40 del Dl n. 48/2023, che amplia, soltanto per i dipendenti con figli a carico e per il solo 2023, fino a 3mila euro, l’esenzione dal versamento dei contributi sui servizi e beni concessi dal datore di lavoro. L’agevolazione spetta per intero a ogni genitore titolare di reddito di lavoro dipendente e/o assimilato, anche in presenza di un unico figlio, purché fiscalmente a carico di entrambi. L’eccezione non riguarda soltanto il tetto della somma esente, ma anche l’oggetto dell’esenzione. Infatti, in via generale l’agevolazione è applicabile alle sole erogazioni in natura e non a quelle in denaro, quindi, ne restano esclusi i rimborsi per le bollette di luce e gas.
La verifica della soglia di esenzione deve essere effettuata secondo le indicazioni dell’articolo 9 del Tuir. Per i voucher il raggiungimento del limite è verificato con riferimento all’insieme dei beni e servizi di cui il dipendente ha fruito a titolo di fringe benefit nello stesso periodo di imposta.
Il messaggio specifica che in caso di superamento del limite agevolabile (ordinario o maggiorato) il datore di lavoro deve assoggettare a contribuzione l’intero importo corrisposto e, quindi, anche la quota inferiore a detto limite e non soltanto l’importo che lo supera.
L’Istituto di previdenza ricorda, inoltre, che il bonus “carburante” previsto dall’articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 5/2023 rileva soltanto ai fini fiscali e non contributivi. Va da sé, quindi, che il valore del buono benzina erogato nel 2023 rileva alla formazione del reddito da lavoro dipendente ai fini dell’assoggettamento al prelievo contributivo.
Bonus carburante e bonus fringe benefit sono sovrapponibili, di conseguenza, i buoni benzina fino a 200 euro, esenti fiscalmente in quanto imputabile al “bonus carburante”, se sommati agli altri fringe benefit superano la soglia esente sono assoggettati a contribuzione previdenziale.
D’altro canto, la quota relativa ai buoni benzina imputabile al “bonus carburante” eventualmente confluita nell’importo ancora capiente degli altri benefit (comprensiva di eventuali ulteriori buoni benzina) resta esclusa dalla base imponibile ai fini contributivi.
Le suddette disposizioni, precisa l’Inps, sono applicabili anche nel caso in cui il dipendente abbia scelto di sostituire i premi di risultato (in tutto o in parte) con i fringe benefit. Quest’ultimi, se inferiori alle soglie previste, non dovranno essere assoggettati a contribuzione nel corso dell’anno, mentre nel caso di superamento, in sede di conguaglio di fine anno, i datori di lavoro dovranno provvedere a versare i contributi in relazione all’intero valore corrisposto.
Il messaggio, prima di passare alle istruzioni pratiche, precisa, infine, che anche per la determinazione del limite dei 3mila euro, si deve tenere conto di quei beni o servizi (nonché di eventuali rimborsi o somme erogate per utenze di acqua, luce e gas) corrisposti da eventuali precedenti datori di lavoro.
Fonte FiscoOggi.it