Il decreto Rilancio ha introdotto la possibilità che l’INPS anticipi ai lavoratori destinatari di trattamenti di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO), Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD) e assegno ordinario, a pagamento diretto, una somma pari al 40% delle ore autorizzate per l’intero periodo. L’anticipo è stato previsto esclusivamente per i trattamenti di integrazione salariale con causale “Covid-19”.
Con la circolare INPS 27 giugno 2020, n. 78 e il messaggio 18 novembre 2020, n. 4335 sono state fornite le istruzioni per il pagamento dell’anticipo del 40% e per la gestione delle domande.
Durante la prima fase, per assicurare la tempestiva erogazione dell’anticipo del 40%, i pagamenti sono stati effettuati anche nei casi in cui l’autorizzazione alla prestazione principale non fosse ancora stata emessa. La fase di gestione transitoria si è conclusa ad aprile 2021 e, di conseguenza, da maggio 2021 l’anticipo è stato erogato solo dopo l’autorizzazione.
Con il messaggio 29 agosto 2022, n. 3179, si riepilogano le ipotesi in cui si configura un’erogazione indebita a titolo di anticipo del 40%. Si illustrano quindi le modalità con le quali l’Istituto effettua il recupero nei confronti dei datori di lavoro degli importi indebitamente erogati, gli aspetti fiscali e le istruzioni contabili.
Fonte INPS.it