Dopo la pubblicazione sul portale del Programma di Governo il decreto interministeriale attuativo del bonus giovani, previsto dall’art. 22 del decreto Coesione, è pronto per l’approdo in Gazzetta Ufficiale. Il provvedimento definisce le modalità applicative dello sgravio contributivo per i datori di lavoro privati che assumono giovani under 35 con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o effettuano la trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato. Per la piena applicabilità serviranno, inoltre, le istruzioni dell’INPS.
È stato firmato e adottato il decreto interministeriale che definisce la possibilità di beneficiare dello sgravio contributivo previsto dal decreto Coesione per i datori di lavoro privati (art. 22 D.L. n. 60/2024) che assumono giovani under 35 con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o effettuano la trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato.
Lo sgravio totale sulla contribuzione dovuta all’INPS, per espressa previsione di legge, è riconosciuto per un periodo massimo di 24 mesi. Il decreto è stato pubblicato sul portale del Programma di governo.
Requisiti del lavoratore
L’esonero spetta con riferimento all’assunzione dei soggetti che, alla data dell’evento incentivato, non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età e non sono stati mai occupati a tempo indeterminato.
N.B. È possibile accedere all’esonero anche nei casi di precedente assunzione con contratto di lavoro di apprendistato non proseguito, a fine periodo formativo, come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Come già stabilito per lo sgravio giovani strutturale parziale, l’esonero spetta anche con riferimento ai soggetti che alla data dell’assunzione incentivata siano stati occupati a tempo indeterminato, in precedenza, presso un datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell’esonero medesimo (c.d. portabilità).
Requisiti del datore di lavoro
Il datore di lavoro che assume deve operare nel settore privato, anche e non imprenditore, ed essere in possesso dei requisiti di base per la fruizione degli sgravi contributivi, ovvero:
- l’assunzione non deve violare un diritto di precedenza previsto dalla legge o dal contratto collettivo;
- l’assunzione non deve discendere dal rispetto di un obbligo previsto dalla legge o dal contratto collettivo;
- il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione non devono avere in atto sospensioni per crisi o riorganizzazione aziendale a meno che l’assunzione programmata non sia per un livello completamente diverso da quello dei lavoratori in integrazione salariale straordinaria o sia destinato a prestare attività in una unità produttiva diversa da quella interessata alla sospensione
- non aver proceduto, nei 6 mesi antecedenti l’assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o collettivi a seguito di procedura di riduzione di personale ex lege n. 223/1991 di lavoratori operanti nella stessa unità produttiva.
N.B. Sono esclusi dall’applicazione del beneficio i rapporti di lavoro domestico e i rapporti di apprendistato.
Il datore di lavoro non deve trovarsi nella condizione di “impresa in difficoltà” (punto 18 art. 2 Regolamento (UE) n. 651/2014) o aver ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero di cui all’art. 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, conformemente alle disposizioni di cui all’art. 46 della legge n. 234/2012.
N.B. L’esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente; risulta invece compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni (art. 4D.Lgs. n. 216/2023).
Misura dell’esonero
Per le assunzioni effettuate dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025, l’ammontare dell’agevolazione è pari all’esonero totale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi INAIL, nel limite massimo di importo pari a 500 euro su base mensile.
Se si tratta di un lavoratore con sede di lavoro effettiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, l’esonero spetta nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile, ma soggiace ad autorizzazione da parte dell’UE, che è arrivata il 31 gennaio 2025.
Ciò implica di fatto che, a parere di chi scrive, con riferimento alla possibilità di usufruire del bonus con limite maggiorato, sarà possibile applicare l’agevolazione solo alle assunzioni avvenute a decorrere dal 31 gennaio 2025.
N.B. Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l’esonero di cui al presente decreto o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità operativa o produttiva del primo, se effettuato nei sei mesi successivi all’assunzione incentivata, comporta la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito.
Presentazione della domanda
La domanda da presentare all’INPS deve contenere le seguenti informazioni:
- dati identificativi dell’impresa;
- dati identificativi del lavoratore assunto o da assumere;
- tipologia di contratto di lavoro sottoscritto o da sottoscrivere e la percentuale oraria di lavoro;
- retribuzione media mensile e l’aliquota contributiva datoriale riferita al rapporto di lavoro oggetto di esonero;
- indicazione della sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo presso il quale il lavoratore presterà effettivamente servizio.
N.B. Le assunzioni effettuate prima della presentazione della domanda di contributo non sono ammesse al beneficio.
Questa previsione, dettata dal decreto in corso di pubblicazione in G.U., parrebbe dunque escludere l’applicabilità dello sgravio alle assunzioni già effettuate.
Una volta ottenuta l’autorizzazione dall’INPS al datore di lavoro è assegnato un termine perentorio di dieci giorni per provvedere all’assunzione.
Fonte IPSOA.it