Quante volte accade al datore di lavoro di dover gestire l’assenza di un lavoratore dipendente che si ammala e non è in grado di svolgere le proprie mansioni? In questi casi la legge prevede tutele di tipo indennitario e contributivo, a patto però che sussista il corretto svolgimento di una procedura che in parte è affidata al dipendente stesso e in parte costituisce un rilevante onere di gestione posto in capo al datore di lavoro. Cinque sono gli scenari che possono presentarsi.
A partire dal 2024 sono state introdotte novità importanti sulle fasce orarie per i controlli operati dall’INPS in caso di malattia: sono state uniformate e sono quindi le stesse per i dipendenti di aziende private e per i dipendenti pubblici (INPS, messaggio n. 4640 del 2023).
L’INPS ha precisato che anche questi ultimi devono essere reperibili dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 17 alle 19 di tutti i giorni, compresi domeniche e festivi.
Il datore di lavoro, in caso di malattia del proprio dipendente, al fine di garantirgli la tutela retributiva e giustificare l’assenza ha diritto a:
- essere tempestivamente informato dal lavoratore dell’assenza, anche per le vie brevi indicate nel regolamento aziendale;
- ricevere, tramite l’apposito servizio attivo sul portale INPS, il certificato telematico, emesso dal medico curante del lavoratore, con l’indicazione della prognosi a quest’ultimo assegnata.
Scenario n. 1 – Decorrenza del certificato non congruente con l’assenza del lavoratore
- La situazione che si crea: il medico che emette il certificato può far decorrere la malattia al massimo dal giorno precedente la visita medica, in caso di visita domiciliare (se cade di domenica la malattia decorre dal sabato).
- Come gestirla: il datore di lavoro calcola l‘indennità INPS a partire dal quarto giorno di malattia, che deve essere computato dalla data riportata nella certificazione medica in corrispondenza della voce “dichiara di essere ammalato dal …”, verificando che non sia antecedente di oltre un giorno rispetto alla data di emissione del certificato.
- Sanzioni e rischi: le eventuali giornate di assenza non coperte da certificazione medica di data congrua sono qualificate come assenze ingiustificate per le quali al lavoratore non spetta alcuna indennità né retribuzione. Il datore di lavoro, al ricorrere di questa fattispecie, deve contestare al lavoratore la mancata prestazione non giustificata avviando la procedura disciplinare in base a quanto previsto dal codice adottato in azienda.
Scenario n. 2 – Mancata comunicazione della malattia al datore di lavoro
- La situazione che si crea: il lavoratore ha l’obbligo di comunicare tempestivamente al datore di lavoro lo stato di malattia, prima ancora di comprovarlo tramite la produzione di valida documentazione medica, con le modalità ed i termini entro cui effettuare tale comunicazione stabiliti dai CCNL o eventualmente dai regolamenti aziendali.
- Come gestirla: la mancata o intempestiva comunicazione da parte del lavoratore non può essere trascurata dal datore di lavoro. È dunque opportuno attivarsi preventivamente per inserire nel regolamento aziendale alcune clausole volte a orientare i lavoratori verso condotte corrette e, nel contempo, attivare adeguate procedure di controllo utili ad individuare e sanzionare eventuali inottemperanze.
- Sanzioni e rischi: l’inottemperanza da parte del lavoratore a questa disposizione regolamentare, se ignorata o tollerata da parte dell’azienda, può ingenerare una “presunzione di non gravità” o, peggio ancora, un atteggiamento datoriale acquiescente e complicare la gestione di questo tipo di dinamiche allorché si genera un prevedibile effetto emulazione da parte di altri lavoratori in forza all’azienda.
Scenario n. 3 – Mancato flag di “continuazione” o “ricaduta”
- La situazione che si crea: i primi tre giorni di assenza del lavoratore (carenza) restano a carico del datore di lavoro, sia per quanto riguarda la retribuzione che per ciò che riguarda l’onere contributivo. Può accadere che il periodo di prognosi individuata dal medico per la guarigione si riveli insufficiente per il pieno recupero del buono stato di salute da parte del lavoratore. In questi casi si tratta di:
- continuazione: se la condizione di malattia del lavoratore permane al termine della prognosi assegnata dal medico nel certificato, senza soluzione di continuità oppure se intervallato solo da domeniche;
- ricaduta: se la medesima malattia o una ad essa correlata si ripresenta entro trenta giorni dalla data di guarigione del precedente evento morboso.
- Come gestirla: per la gestione nel LUL di questo nuovo periodo di assenza, è necessario che il nuovo certificato di malattia riporti il flag riferito alla ricaduta o alla continuazione; in questo caso l’indennità viene corrisposta fin dal primo giorno, senza rispettare alcuna carenza.
- Sanzioni e rischi: il datore di lavoro che gestisca in busta paga l’evento morboso come ricaduta o continuazione, senza che tale fattispecie sia espressamente indicata dal medico nel certificato di malattia, rischia il recupero da parte dell’INPS dell’indennità anticipata al lavoratore per i giorni che avrebbero dovuto essere indicati come nuova carenza.
Scenario n. 4 – Rientro anticipato dalla malattia
- La situazione che si crea: può accadere che il lavoratore decida di rientrare in anticipo dalla malattia, a seguito di una guarigione intervenuta prima della prognosi rilasciata dal medico. Tuttavia, questa decisione non può avvenire per effetto di una valutazione spontanea (art. 2087 C. C. e art. 20 del D.Lgs. n. 81/2008).
- Come gestirla: il datore di lavoro, per poter ammettere in servizio il lavoratore, deve ricevere un nuovo certificato telematico di rettifica di quello in corso (INPS, circ. 79 del 2017).
- Sanzioni e rischi: in mancanza di rettifica il datore di lavoro non può consentire al lavoratore di riprendere servizio. In questo caso l’INPS applica la stessa sanzione prevista per assenza al controllo.
Scenario n. 5 – Verifica stato di malattia del lavoratore
- La situazione che si crea: al fine dello svolgimento della visita il lavoratore malato ha l’obbligo di essere reperibile dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 17 alle 19 di tutti i giorni, comprese domeniche e giorni festivi (INPS, mess. n. 4640 del 2023). In questi giorni ed orari il lavoratore è obbligato a trovarsi presso il proprio domicilio o indirizzo di reperibilità comunicato nel certificato di malattia e a consentire l’effettuazione della visita di controllo da parte del medico incaricato dall’INPS.
- Come gestirla: in caso di contestazione dell’assenza alla visita di controllo, il lavoratore, entro i successivi dieci giorni, può far pervenire la documentazione necessaria ai fini della valutazione degli eventuali motivi giustificativi dell’assenza. L’INPS ha reso noto che, al momento della ricezione di un certificato telematico di malattia, all’app IO dei lavoratori viene inviata una comunicazione che conferma la ricezione del certificato, con l’invito ad accedere al servizio “Consultazione dei certificati di malattia telematici” per verificare la correttezza dei dati riportati. Inoltre, nel caso in cui sia stata effettuata una visita medica di controllo, ai lavoratori viene inviata una comunicazione dell’avvenuta visita, con l’invito ad accedere allo “Sportello del cittadino per le visite mediche di controllo” per la consultazione dell’esito (INPS, mess. n. 3337 del 2024).
- Sanzioni e rischi: decorso il periodo sopra indicato senza che l’assicurato abbia prodotto i necessari motivi giustificativi della mancata presentazione a visita, ovvero valutati negativamente, la sede applicherà la sanzione prevista, dandone comunicazione al datore di lavoro affinché provveda al recupero dell’indennità.
Fonte IPSOA.it