Lo sgravio contributivo per contratti di solidarietà, relativo ai lavoratori per i quali la riduzione di orario applicata è superiore al 20% dell’orario contrattuale a tempo pieno, è pari al 35% della contribuzione datoriale dovuta. La domanda si presenta dal 30 novembre al 10 dicembre tramite l’apposito applicativo on line del Ministero del lavoro, già accessibile dal 2 novembre scorso. Occorre ricordare che la misura è soggetta a limiti di spesa e che le istanze sono accolte secondo l’ordine cronologico di presentazione.
Possono presentare domanda le aziende che abbiano stipulato un contratto di solidarietà entro il 30 novembre 2024 o che avevano un contratto di solidarietà in corso nel secondo semestre del 2023. Lo sgravio riguarda la contribuzione dovuta per i lavoratori interessati da una riduzione di orario superiore, nel singolo mese, al 20% dell’orario contrattuale.
Per lo sgravio, pari al 35% della contribuzione dovuta dal datore di lavoro nel periodo di riduzione oraria, a partire dal 2017 sono disponibili 30 mln. di euro annui. Le domande possono essere precaricate già dal 2 novembre, ma il lasso di tempo utile per l’invio effettivo decorre dalla mezzanotte del 30 novembre fino alle 23:59:59 del 10 dicembre.
La domanda va presentata telematicamente avvalendosi dell’apposito servizio “Sgravi Cds Online” presente sul sito del Ministero del lavoro (“cliclavoro”).
Caratteristiche dell’agevolazione
L’agevolazione è istituita dall’art. 6 c. 4 del D.L. n. 510/1996 (L. n. 608/1996) ed è stata riformata con il D.L. n. 34/2014. Il tetto di spesa annuo è stato fissato dall’art. 1 c. 240 lett. c. della L. 232/2016.
Norme attuative sono state dettate dal D.I. 27 settembre 2017 n. 2 e dal D.I. 30 settembre 2019 n. 278, che ha introdotto la presentazione della domanda in via – esclusivamente – telematica. La misura e i suoi aspetti procedurali sono stati affrontati dalla Circolare del Ministero del Lavoro n. 18 del 22 novembre 2017 e, dopo l’introduzione della procedura telematica, dalla circolare n. 17 del 3 ottobre 2019.
L’agevolazione consiste nello sgravio del 35% dei contributi a carico del datore di lavoro, relativamente ai lavoratori con una riduzione di orario superiore al 20% dell’orario contrattuale. Non sono oggetto di agevolazione:
- il contributo pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato o destinabile ai Fondi interprofessionali per la formazione continua;
- il contributo di solidarietà del 10%, sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria;
- il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo;
- il contributo, ove dovuto, al Fondo di solidarietà del trasporto aereo;
- il contributo, ove dovuto, al Fondo di Tesoreria.
Il riconoscimento del diritto all’agevolazione, previa istanza del datore di lavoro, avviene tramite decreto direttoriale del Ministero del lavoro, per la durata del contratto di solidarietà, ma nel limite massimo di 24 mesi nel quinquennio mobile.
Il concetto di quinquennio mobile coincide con quello adottato per la verifica del rispetto dei limiti di durata massima di accesso alla cassa integrazione, come esposto nella circ. Min. Lav. n. 17 dell’8 novembre 2017, ed è perciò da verificare in relazione alla singola unità produttiva interessata dal contratto di solidarietà.
Il provvedimento di ammissione al beneficio – o il diniego per motivi diversi dall’incapienza delle risorse – è adottato entro 30 giorni dalla presentazione della domanda. Il provvedimento è trasmesso anche all’INPS, che dovrà determinare l’effettivo ammontare dello sgravio, sulla base delle denunce UniEmens.
L’importo indicato nel provvedimento è, infatti, una stima dell’agevolazione comunicata nella domanda dal datore di lavoro stesso, e costituisce comunque il limite massimo di cui potrà fruire il datore di lavoro. Le domande sono istruite secondo l’ordine cronologico di presentazione. Al raggiungimento del – presunto – limite di spesa, le istanze che non si trovino in “posizione utile” non vengono istruite, almeno fino a quando non risulti che sono disponibili risorse residue.
Esaurite anche le risorse residue, le domande perdono definitivamente validità. Resta ferma la possibilità di ripresentare le domande a partire dal 30 novembre dell’anno successivo (2025), se l’azienda aveva ancora in corso il contratto di solidarietà nel secondo semestre dell’anno precedente (2024).
Concretamente, come indicato dall’INPS nelle sue circolari, il calcolo della riduzione contributiva avviene per singolo mese e per i soli mesi nei quali i lavoratori interessati abbiano un’effettiva riduzione oraria superiore al 20% dell’orario contrattuale.
Sgravio contributivo e Decontribuzione sud
In linea generale, lo sgravio connesso ai contratti di solidarietà non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni contributive, fatta eccezione per la Decontribuzione sud (con operatività in via di esaurimento con l’anno corrente), la cui compatibilità con lo sgravio in questione è stata affermata inizialmente dall’Istituto previdenziale con la circ. n. 55/2022 e successivamente confermata, da ultimo con circ. INPS n. 97/2024. In tal caso, l’agevolazione per i contratti di solidarietà può essere fruita sulla quota di contribuzione residua dopo l’applicazione della Decontribuzione Sud.
La domanda – marca da bollo
La domanda deve contenere:
- la stima dell’importo richiesto a titolo di sgravio;
- il codice identificativo della domanda di CIGS presentata tramite l’applicativo CIGS on-line;
- l’elenco dei lavoratori interessati, con indicazione della percentuale – superiore al 20% – di riduzione dell’orario di lavoro.
Inoltre, nella compilazione della domanda, si dovranno indicare i recapiti mail e PEC dell’azienda e dell’eventuale intermediario incaricato, il numero dei lavoratori interessati, il cui elenco deve essere caricato nella procedura e redatto sul modello in formato .xlsx presente all’interno della stessa, la data di sottoscrizione del contratto di solidarietà.
È presente anche una sezione che consente di caricare eventuali allegati. Nella fase di finalizzazione della domanda, la procedura effettua alcuni controlli e, in caso di esito positivo, rimanda ad una sezione collegata con la piattaforma PagoPA, attraverso la quale si deve procedere all’acquisto di una marca da bollo, i cui estremi andranno poi riportati all’interno della domanda.
La domanda deve poi essere scaricata, firmata digitalmente, ricaricata sul sito e, infine, inviata. Sulla pagina dedicata del sito del Ministero del lavoro è presente un avviso, con cui si precisa che lo sgravio deve essere richiesto con un’unica domanda in relazione al singolo accordo di solidarietà, per l’intero periodo di riduzione oraria in esso previsto. Solo in presenza di diversi accordi di solidarietà, anche se consecutivi, devono essere presentate più domande, una per ogni accordo.
Il conguaglio
Una volta ricevuto il decreto ministeriale di ammissione al beneficio, è compito dell’azienda richiedere all’INPS, tramite cassetto bidirezionale, l’attribuzione del codice di autorizzazione “1W”, allegando il decreto stesso.
Successivamente, l’INPS avvertirà le aziende, tramite circolare o messaggio, della possibilità di procedere al conguaglio delle somme spettanti, il che non potrà avvenire prima che l’Istituto stesso abbia svolto il proprio compito istituzionale di quantificare l’onere effettivo per le finanze pubbliche, attraverso l’analisi delle denunce UniEmens relative ai periodi coperti dal contratto di solidarietà, con riferimento alla retribuzione imponibile, alla contribuzione obbligatoria versata e alle prestazioni CIGS conguagliate.
L’Istituto previdenziale ha pubblicato, lo scorso 15 novembre, la circolare n. 97, contenente l’elenco delle aziende in possesso dell’autorizzazione ministeriale e il cui contratto di solidarietà risulti concluso entro il 31 marzo 2024 e che potranno perciò procedere al conguaglio entro il 16 febbraio 2025.
Tali aziende indicano in UniEmens, all’interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito> il codice “L981” all’interno dell’elemento <CausaleACredito> e l’importo conguagliato nell’elemento “SommeACredito”.
Le aziende che presentano le domande a partire dal 30 novembre di quest’anno, ricevuto il provvedimento ministeriale di ammissione, dovranno attendere analogo provvedimento da parte dell’INPS, con l’indicazione del codice da utilizzare, che varia di anno in anno.
Fonte IPSOA.it