È pienamente operativo l’esonero contributivo spettante a chi assume a tempo determinato e indeterminato soggetti beneficiari dell’assegno di inclusione e del supporto per la formazione e il lavoro. Con il messaggio n. 3888 del 2024, l’INPS ha reso nota la disponibilità del modulo on line per la richiesta del beneficio, il rilascio di un nuovo applicativo, nonché fornito le istruzioni che riguardano sia la fruizione corrente del beneficio che il recupero delle mensilità arretrate per le quali spetta l’agevolazione.
A partire dal mese di dicembre i datori di lavoro autorizzati possono applicare l’esonero contributivo (articoli 10 e 12, D.L. n. 48/2023) previsto per le assunzioni a tempo determinato e indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato di soggetti beneficiari dell’assegno di inclusione (ADI)e del supporto formazione e lavoro (SFL). Le istruzioni sono state fornite dall’INPS con il messaggio n. 3888 del 20 novembre 2024.
Esonero contributivo
Ai datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell’assegno di inclusione o SFL con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale, o anche mediante contratto di apprendistato, è riconosciuto per ciascun lavoratore, per un periodo massimo di 12 mesi, l’esonero totale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.
N.B. L’esonero è riconosciuto per ciascun lavoratore anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato nel limite massimo di ventiquattro mesi complessivi.
Ai datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell’assegno di inclusione o SFL con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o stagionale, pieno o parziale, è riconosciuto per ciascun lavoratore, per un periodo massimo di dodici mesi e comunque non oltre la durata del rapporto di lavoro, l’esonero dal versamento del 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di importo pari a 4.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.
Domanda di sgravio contributivo
All’interno dell’applicazione “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)” è disponibile il modulo di istanza on-line denominato “Esonero SFL-ADI”, per la richiesta del beneficio. In essa il datore di lavoro deve indicare le seguenti informazioni:
- lavoratore assunto;
- prestazione di cui il lavoratore risulta percettore alla data di assunzione (SFL o ADI);
- codice della comunicazione obbligatoria relativa al rapporto di lavoro instaurato;
- importo della retribuzione lorda mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e di quattordicesima mensilità;
- eventuale percentuale di part-time nel caso di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale;
- aliquota contributiva datoriale oggetto dello sgravio;
- eventuale attività di mediazione da parte di un’agenzia o di un ente.
L’INPS, effettuate le dovute verifiche, informa, mediante comunicazione in calce al medesimo modulo di istanza on line, che il datore di lavoro è autorizzato a fruire dell’esonero e individua l’importo massimo dell’agevolazione spettante per l’assunzione.
Incentivo spettante agli enti di intermediazione
In caso di intervento di uno degli enti autorizzati all’attività di intermediazione, ad essi spetta un contributo pari:
- al 60% dell’intero incentivo riconosciuto per l’assunzione a tempo indeterminato;
- all’80% dell’intero incentivo riconosciuto per l’assunzione a termine;
Sul portale INPS è presente il “Cruscotto SFL-ADI” in cui l’Agenzia può inserire l’IBAN presso il quale deve essere effettuato il pagamento del contributo spettante.
Esposizione dell’esonero in Uniemens
Il datore di lavoro deve esporre in Uniemens il beneficio valorizzando all’interno di “DenunciaIndividuale”, “DatiRetributivi”, elemento “InfoAggcausaliContrib” i seguenti elementi:
- nell’elemento “CodiceCausale” il valore “EADI” in caso di percettore di Assdegno di Inclusione o “ESFL” in caso di percettore di SFL;
- nell’elemento “IdentMotivoUtilizzoCausale” la data di assunzione o la data di trasformazione nel formato AAAA-MM-GG.
- Le agenzie di somministrazione devono riportare:
- in “IdentMotivoUtilizzoCausale” la matricola aziendale o il codice fiscale e il relativo attributo “TipoIdentMotivoUtilizzo” con valore “MATRICOLA_AZIENDA” oppure “CF_PERS_FIS” o “CF_PERS_GIU”;
- nell’elemento “AnnoMeseRif” deve essere indicato l’”AnnoMese” di riferimento del conguaglio;
- nell’elemento “BaseRif” l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese; da valorizzare esclusivamente per i periodi arretrati, ossia tali che “AnnoMeseRif” sia diverso dal periodo di competenza della denuncia;
- nell’elemento “ImportoAnnoMeseRif” l’importo conguagliato, relativo alla specifica competenza.
Recupero arretrati in Uniemens
La sezione “InfoAggcausaliContrib” deve essere ripetuta per tutti i mesi arretrati e la valorizzazione dell’elemento “AnnoMeseRif”, con riferimento ai mesi da gennaio a novembre 2024, deve essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza dei mesi di dicembre 2024, nonché gennaio e febbraio 2025.
Esposizione in ListaPosPA
I datori di lavoro iscritti alla Gestione pubblica, a partire dalla denuncia del mese di dicembre 2024, per esporre il beneficio devono compilare, per ciascun mese oggetto dell’esonero, l’elemento “RecuperoSgravi” di “GestPensionistica”.
In caso di soggetti beneficiari dell’ADI:
- nell’elemento “AnnoRif” deve essere inserito l’anno oggetto dell’esonero;
- nell’elemento “MeseRif” deve essere inserito il mese oggetto dell’esonero;
- nell’elemento “CodiceRecupero” deve essere inserito il valore “63” (64 in caso di percettore di SFL)
- nell’elemento “Importo” la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro oggetto dello sgravio nei limiti, comunque, previsti per il mese o frazione di mese.
N.B. La possibilità di esporre l’esonero relativamente ai mesi pregressi da gennaio 2024 a novembre 2024 è consentita esclusivamente nelle denunce “ListaPosPA” dei mesi di dicembre 2024, nonché gennaio e febbraio 2025.
Esposizione in PosAgri
I datori di lavoro agricoli autorizzati a fruire dell’esonero per le assunzioni a tempo determinato e indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato di soggetti beneficiari dell’ADI e del SFL, devono procedere come segue:
- per esporre il beneficio relativo all’assunzione di percettori dell’ADI devono essere valorizzati all’interno di “DenunciaAgriIndividuale”, nell’elemento “DatiAgriRetribuzione”, oltre ai consueti dati occupazionali e retributivi utili per la tariffazione:
- in “Tipo Retribuzione” /”CodiceRetribuzione” il codice “Y”;
- in “AgevolazioneAgr”/”CodAgio” il codice agevolazione “EC” per assunzioni a tempo indeterminato e apprendistato, “ED” per contratti a termine o EF per gli arretrati.
- per esporre il beneficio relativo all’assunzione di percettori del SFL devono essere valorizzati all’interno di “DenunciaAgriIndividuale”, nell’elemento “DatiAgriRetribuzione”, oltre ai consueti dati occupazionali e retributivi utili per la tariffazione:
- in “Tipo Retribuzione” /”CodiceRetribuzione” il codice “Y”;
- in “AgevolazioneAgr”/”CodAgio” il codice agevolazione “EG” per le assunzioni a tempo indeterminato o apprendistato oppure “EH” in caso di assunzioni a termine, EI per il recupero degli arretrati.
N.B. I codici agevolazione “EF” ed “EI”, rispettivamente utilizzati per dichiarare l’importo spettante rispetto ai periodi pregressi degli esoneri ADI e SFL, devono essere utilizzati, esclusivamente nella competenza di dicembre 2024, inviata entro il quarto periodo di trasmissione 2024 (entro il 28 febbraio 2025).
Fonte IPSOA.it