Entro il 15 ottobre i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, in possesso della certificazione della parità di genere possono rettificare i dati inseriti nelle domande già trasmesse per accedere all’esonero contributivo. L’INPS ha rilevato che in molti casi i datori di lavoro interessati hanno indicato una retribuzione media mensile globale non coerente perché inferiore a quella effettiva.
Scade il 15 ottobre 2024 il termine per rettificare i dati inseriti nelle domande trasmesse per accedere all’esonero contributivo previsto per le aziende in possesso della certificazione della parità di genere. Lo ha precisato l’INPS con il messaggio n. 2844 del 13 agosto scorso.
La certificazione della parità di genere e l’esonero contributivo
L’art. 46-bis del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna (D.Lgs. n. 198/2006) ha istituito, a partire dal 1° gennaio 2022, la “Certificazione della parità di genere” per favorire l’adozione di politiche per la parità di genere e per migliorare la possibilità per le donne di accedere al mercato del lavoro, di incrementare la loro leadership e di armonizzare i tempi di vita.
Il nuovo art. 25, comma 2-bis, del Codice delle pari opportunità, introdotto dalla legge n. 162/2021, specifica in modo dettagliato le condizioni che rendono discriminatorie le modifiche organizzative e degli orari di lavoro. Tali condizioni si riassumono in:
- condizioni di svantaggio rispetto alla generalità dei lavoratori;
- limitazione delle opportunità di partecipazione alla vita e alle scelte aziendali;
- limitazione dell’accesso ai meccanismi di avanzamento e progressione di carriera.
L’art. 5 della legge n. 162/2021 ha previsto che i datori di lavoro privati in possesso della certificazione di parità hanno diritto a un esonero dal versamento dei contributi previdenziali dell’1%, con un limite massimo di 50.000 euro annui.
Giova rammentare che la legge n. 162/2021 ha apportato modifiche significative per promuovere la parità di genere sul posto di lavoro, in particolare:
- ha disposto l’estensione dell’obbligo di redazione, con cadenza biennale, di un rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile alle aziende con una forza aziendale superiore a 50 dipendenti;
- ha previsto la possibilità di ottenere una certificazione per attestare la conformità ai principi di parità di genere per le aziende.
Riguardo al secondo punto, la certificazione si basa su un sistema che nasce all’interno del PNRR e si ottiene nel rispetto di parametri stabiliti dal D.P.C.M. 29 aprile 2022 (norma Uni 125:2022). La certificazione è volontaria ed è rilasciata da organismi accreditati ai sensi del regolamento (CE) 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008; essa consente alle aziende più virtuose di ottenere l’attestazione del rispetto dei principi di parità di genere, sia in termini di retribuzione che di opportunità di carriera.
Tra i principali vantaggi della certificazione, è previsto l’esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro nella misura dell’1% entro il limite di 50.000 euro annui (art. 5, legge n. 162/2021) che va ad aggiungersi ad altri vantaggi, tra cui il miglioramento dell’immagine aziendale, traducibile in una maggior attrattività per talenti e per i clienti, la promozione di un ambiente di lavoro più equo e inclusivo e l’eventuale attribuzione di punteggi premiali per la partecipazione a bandi di gara ovvero per la valutazione di progetti utili all’ottenimento di fondi europei, nazionali e regionali.
In ordine all’esonero contributivo, si precisa che possono accedervi tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, che abbiano conseguito la certificazione. Il beneficio è parametrato su base mensile, fruibile per un numero di mensilità pari a quelle di validità della certificazione; nel caso in cui quest’ultima fosse revocata, le imprese sono tenute a darne tempestiva comunicazione all’INPS ed a sospendere la fruizione dell’esonero stesso.
Per accedere al beneficio contributivo i datori di lavoro devono avvalersi di uno specifico modulo telematico denominato “PAR_GEN” definito con decreto 20 ottobre 2022 del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze e con il Ministro per le Pari opportunità e la famiglia. Le istruzioni operative per l’accesso all’esonero sono contenute nella circolare INPS n. 137 del 27 dicembre 2022. Con il messaggio n. 4614 del 21 dicembre 2023 l’Istituto ha diffuso le indicazioni per la presentazione delle domande di esonero relative alle certificazioni conseguite nell’anno 2023, specificando che al momento della presentazione deve essere indicata, tra le altre informazioni necessarie, la retribuzione media mensile globale relativa al periodo di validità della certificazione della parità di genere.
Si ricorda che il diritto alla fruizione dell’esonero è subordinato alla regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC), ferme restando le seguenti ulteriori condizioni:
- assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
- rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Le indicazioni INPS per la correzione dei dati inviati
Nonostante i chiarimenti forniti, l’INPS ha rilevato che in molti casi i datori di lavoro interessati, nei moduli di domanda, hanno indicato una retribuzione media mensile globale non coerente perché inferiore a quella effettiva. Con il messaggio n. 2844 del 13 agosto 2024, l’Istituto ha precisato che l’indicazione della retribuzione media mensile globale stimata relativa al periodo di validità della certificazione della parità di genere è un elemento essenziale del modulo di domanda e che il riconoscimento del beneficio è strettamente correlato a quanto indicato dal datore di lavoro al momento della richiesta. La retribuzione media mensile globale viene definita come la media di tutte le retribuzioni mensili corrisposte dal datore di lavoro nel periodo di validità della certificazione.
L’INPS mette in chiaro che la retribuzione media mensile globale si riferisce a tutte le retribuzioni corrisposte o da corrispondere da parte del datore di lavoro e non alla retribuzione media dei singoli lavoratori; pertanto, la retribuzione in parola si riferisce all’ammontare delle retribuzioni erogate o da erogare per la totalità dei lavoratori in carico all’azienda.
Esemplificando, nelle ipotesi in cui il datore di lavoro abbia una forza aziendale pari a 100 lavoratori, la retribuzione media mensile globale da considerare è quella erogata o da erogare per i 100 lavoratori e non quella media del singolo lavoratore.
Al fine di apportare le dovute correzioni ai dati erroneamente indicati nelle domande già presentate, i datori di lavoro interessati, che abbiano conseguito la certificazione in argomento entro il 31 dicembre 2023 e che abbiano erroneamente compilato il campo relativo alla retribuzione media mensile globale stimata, possono rettificare i dati inseriti previa rinuncia alla domanda presentata. La rinuncia è necessaria affinché tali datori di lavoro possano presentare una nuova domanda, con l’esatta indicazione delle informazioni riguardanti la retribuzione media mensile globale. La rinuncia e la nuova richiesta devono essere effettuate entro il termine perentorio del 15 ottobre 2024.
Cosa succede se il datore di lavoro non corregge i dati
Nel caso in cui il datore di lavoro non provveda a rettificare entro il termine del 15 ottobre 2024 la domanda erroneamente presentata, quest’ultima sarà accolta per il minore importo determinato sulla base della retribuzione media mensile globale erroneamente indicata. L’Istituto comunicherà l’importo autorizzato con una nota in calce al modulo di istanza online presente all’interno del “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”.
Nel caso in cui l’errore si riferisca ad un periodo di validità della certificazione inferiore ai 36 mesi previsti, il datore di lavoro interessato potrà beneficiare dell’esonero per l’intero periodo legale di validità della certificazione stessa, in quanto l’INPS procederà d’ufficio alla sanatoria delle relative domande e al riconoscimento dell’intero esonero spettante.
I datori di lavoro privati che hanno già ricevuto l’accoglimento della domanda presentata nel 2022 non devono ripresentare la domanda e, in tal caso, l’esonero contributivo è automaticamente riconosciuto per tutti i 36 mesi di validità della certificazione.
L’esonero in argomento si caratterizza come intervento generalizzato, pertanto non è riconducibile alla disciplina in materia di aiuti di Stato prevista dall’articolo 107 del TFUE che definisce i casi di incompatibilità degli aiuti concessi dagli Stati membri con il mercato interno.
Regime sanzionatorio
Infine, si ricorda che i datori di lavoro che hanno beneficiato indebitamente dell’esonero contributivo, sono tenuti al versamento dei contributi dovuti nonché al pagamento delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia, oltre le eventuali conseguenze penali ove il fatto costituisca reato.
Fonte IPSOA.it