I datori di lavoro del Terzo settore che assumono a tempo indeterminato giovani under 35 con disabilità possono richiedere, entro il 31 ottobre 2024, un incentivo una tantum cui si aggiunge un bonus mensile. L’INPS, con il messaggio n. 2906 del 2024 ha fornito istruzioni e modelli per la presentazione della domanda.
I datori di lavoro enti del terzo settore che assumono a tempo indeterminato (comma 1 art. 28 del D.L. n. 48/2023) giovani con disabilità che non abbiano ancora compiuto i 35 anni di età con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nel periodo che va dal 1° agosto 2020 al 30 settembre 2024, possono beneficiare di un incentivo.
L’INPS, con il messaggio n. 2906 del 29 agosto 2024 ha fornito istruzioni e modelli per la presentazione della domanda.
Il contributo spetta in particolare:
- gli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS);
- le organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione
- le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui al D.Lgs. n. 460/1997 iscritte nella relativa anagrafe.
Attenzione: I datori di lavoro devono essere in regola con il documento unico di regolarità contributiva (DURC) e con la normativa a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Il contributo è erogato nella misura pari a 12.000 euro una tantum nella misura pari a 1.000 euro per ogni mese, dalla data di assunzione e fino al 30 settembre 2024. Nel caso di interruzione del contratto di lavoro in data anteriore al 30 settembre 2024, il contributo è erogato sino alla data di cessazione del rapporto.
Per le assunzioni che saranno effettuate nel mese di settembre 2024, è erogata la parte di contributo una tantum pari a 12.000 euro nonché la quota mensile per il mese di assunzione.
Attenzione: Il bonus è cumulabile con altre misure che incentivano l’assunzione di persone con disabilità.
La domanda deve essere presentata attraverso il servizio “Comunicazione Bidirezionale”, all’interno del “Cassetto Previdenziale del Contribuente”.
Alla comunicazione, che deve avere per oggetto la dicitura “incentivo per il lavoro delle persone con disabilità”, devono essere allegati:
- la dichiarazione di aver preso piena conoscenza del Decreto Interministeriale del 27 luglio 2024 (mod. A);
- le dichiarazioni sostitutive (modello B) con riferimento al numero di iscrizione al RUNTS, al numero delle persone con disabilità assunte, il rispetto dei requisiti di base per la fruizione degli incentivi e del Regolamento “de minimis”, gli estremi del conto corrente bancario o postale per l’accredito, la dichiarazione di assoggettabilità/non assoggettabilità dei contributi concessi alla ritenuta al 4% (mod. C)
Attenzione: Occorre allegare anche il file, in formato .csv, che contiene le informazioni inerenti alla tipologia del datore di lavoro, con i relativi elementi identificativi della predetta tipologia l’IBAN su cui effettuare l’eventuale erogazione del contributo; i dati delle assunzioni dei lavoratori con disabilità.
La domanda può essere presentata dal 2 settembre al 31 ottobre 2024.
Attenzione: Il contributo spetta anche per le assunzioni stabili e le trasformazioni a tempo indeterminato di un rapporto a termine, anche a tempo parziale, intervenute nel periodo che va dal 1° agosto 2020 al 30 settembre 2024.
Ente del terzo settore che ha assunto ad ottobre 2023 un giovane disabile a tempo indeterminato inquadrandolo al livello 3 in applicazione del CCNL Studi professionali.
Su base mensile, la retribuzione di base è pari a 1.616,37 euro. La contribuzione ordinaria INPS a carico del datore di lavoro è pari a 638 euro, la contribuzione INAIL è pari a 11 euro.
Il bonus è pari a 12.000 euro cui si aggiunge un ulteriore incentivo di 1.000 euro mensili fino al 30 settembre 2024, ovvero 1.000 euro x 12 = 12.000 euro
Effettuando i calcoli sulla base dei dati riportati in esempio è possibile affermare che l’assunzione operata sulla base dei presupposti di spettanza dell’incentivo consente al datore di lavoro di risparmiare il 33% del complessivo costo del lavoro.
Fonte IPSOA.it