Assunzione agevolata di donne disoccupate o in specifici settori: esonero dai contributi INPS per due anni sui contratti a tempo indeterminato stipulati dal 1° settembre 2024.
Il Decreto-legge Coesione ha previsto un nuovo esonero contributivo per i datori di lavoro che assumono stabilmente donne svantaggiate, incentivo che si aggiunge a quello introdotto dalla Legge Fornero per le assunzioni a termine.
Per ogni assunzione a tempo indeterminato nel periodo che va dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025, è previsto l’esenzione totale dai contributi dovuti dal datore di lavoro privato, fino a 650 euro al mese per due anni.
Assunzione agevolata di donne a tempo indeterminato
Il Decreto Legge Coesione (art.23 del DL. 60/2024) incentiva le assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° settembre 2024 alla fine del 2025, a favore di donne disoccupate (senza un impego retribuito con regolarità da almeno 24 mesi o da 6 mesi se si tratta di soggetti residenti nella ZES unica Sud), oppure impiegate nei settori con elevato tasso di disparità occupazionale (superiore al 25%) individuati con decreto ministeriale n. 365/2023.
Assunzione agevolata di donne a tempo determinato
La Legge Fornero (art.4, commi 8-11 L. 92/2012) può essere invece applicata per le assunzioni a termine (fino a 12 mesi) di donne svantaggiate, ottenendo un’agevolazione per un massimo di 18 mesi e per un importo pari al 50% della contribuzione datoriale. Più nel dettaglio, lo sgravio si applica per le assunzioni di:
- disoccupate da oltre sei mesi in settori e professioni ad alto tasso di disparità di genere;
- disoccupate da oltre sei mesi residenti in aree svantaggiate;
- disoccupate da almeno 24 mesi.
Questa misura, una delle poche rimaste nel più vasto quadro di riordino degli incentivi alle assunzioni, è peraltro cumulabile con altre agevolazioni, ad eccezione di quelle esplicitamente vietate come ad esempio l’esonero per le assunzioni a tempo indeterminato di giovani under 30.
Invece, il DL Coesione ha vietato la cumulabilità dei nuovi sgravi con altri benefici contributivi ed economici, fatta eccezione per la maxi-deduzione del 120% (art.4 del D.lgs. 216/2023).
Fonte PMI.it