Durante il periodo di godimento delle ferie può capitare che il lavoratore dipendente si ammali. Partendo dal presupposto che sia le ferie che la malattia trovano pari tutela nell’ambito della Costituzione, il problema è capire come ci si deve comportare in questi casi, dal punto di vista della corretta procedura da applicare da parte del datore di lavoro, alla luce della normativa di riferimento dei due istituti e delle relative decisioni della giurisprudenza.
L’avvicinarsi del periodo feriale comporta la possibilità da parte del lavoratore di dover interrompere lo stesso per malattia, la quale può insorgere prima delle ferie, durante le stesse e al termine. In tale caso, qualora la malattia dovesse intervenire durante il periodo feriale, come deve comportarsi il lavoratore per interrompere la fruizione delle stesse? Quali accorgimenti a disposizione del datore di lavoro?
Ferie e malattia: tutela costituzionale
Sia le ferie che la malattia trovano pari tutela nell’ambito della Costituzione; in particolare, l’art. 36 della Costituzione sancisce il diritto del lavoratore alle ferie annuali retribuite, mentre il successivo art. 38 della Costituzione stabilisce il diritto per i lavoratori alla tutela retributiva e previdenziale in caso di malattia.
Assenze che trovano pertanto pari dignità istituzionale.
La disciplina normativa regolamenta poi i due istituti; per quanto riguarda le ferie, l’art. 2109, c.c., stabilisce che il prestatore di lavoro “ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuito, possibilmente continuativo, nel tempo che l’imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del prestatore di lavoro. La durata di tale periodo è stabilita dalla legge, dagli usi o secondo equità”. Con il D.Lgs. n. 66/2003, all’art. 10, si è stabilita la durata minima del periodo feriale maturato, non inferiore a 4 settimane.
Malattia vs ferie: regole di precedenza
Durante lo svolgimento del rapporto di lavoro può succedere che una malattia insorga durante o poco prima la fruizione delle ferie. Come ci si comporta in questi casi?
Per quanto riguarda l’ipotesi della malattia insorta durante le ferie, la Corte Costituzionale (sentenze nn. 616/1987 e 297/1990) ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 2109, c.c., nella parte in cui non prevede che la malattia insorta durante il periodo feriale ne sospenda il decorso.
Tale principio è stato però successivamente “mitigato” dalla giurisprudenza di legittimità che ne ha previsto alcune eccezioni al fine di evitare possibili comportamenti elusivi da parte dei lavoratori.
In particolare, è stato chiarito che:
- lo stato di malattia non ha di per sé un valore sospensivo assoluto, perché il datore di lavoro ha la possibilità di dimostrare che l’evento morboso non ha un’importanza tale da compromettere la funzione ristoratrice delle ferie;
- la malattia insorta durante le ferie non le interrompe automaticamente, in quanto è necessario valutare di volta in volta se lo specifico stato morboso denunciato dal lavoratore impedisca allo stesso effettivamente di godere il riposo e il recupero delle energie psicofisiche propri delle ferie;
- per il diritto al trattamento di malattia è necessario che il lavoratore provveda, secondo le ordinarie norme vigenti, alla certificazione dello stato di malattia.
Malattia, che, secondo le regole ordinarie, prevede:
- obbligo di informazione da parte del lavoratore dell’assenza dal lavoro, secondo i termini e le modalità previste dalla contrattazione collettiva ovvero da regolamenti/policy aziendali;
- certificazione dello stato di malattia secondo le tempistiche ordinarie;
- obbligo di reperibilità nelle fasce orarie dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 19.00 per tutti i giorni, feriali e festivi.
L’eventuale contestazione dello stato di malattia e la prova che l’evento morboso impedisca al lavoratore di godere del riposo e del recupero delle energie psicofisiche tipico delle ferie grava in capo al datore di lavoro; onere della prova che potrà avvenire mediante le visite mediche di controllo dello stato di malattia.
Per provare l’inidoneità della malattia a sospendere le ferie sarà necessario, però, non solo chiedere l’effettuazione dell’ordinaria visita di controllo volta a verificare l’esistenza della malattia, ma anche richiedere di valutare se la stessa è compatibile con le ferie.
Sul tema si segnala che l’INPS, con la propria circolare n. 109/1999, ha fornito le istruzioni in merito alle modalità di comunicazione dello stato di malattia e la procedura da seguire da parte del datore di lavoro per i controlli ai fini della contestazione dell’effetto sospensivo della malattia sulle ferie.
Secondo l’INPS, la data di inizio della malattia coincide col giorno di ricevimento da parte del datore di lavoro della comunicazione dello stato di malattia.
Malattia insorta in un Paese straniero
Qualora la malattia dovesse insorgere durante le ferie in un Paese straniero, la procedura di certificazione dello stato di malattia sarà diverso a seconda del Paese in cui il lavoratore soggiorna.
In particolare:
Paesi US o convenzionati
- La certificazione medica sarà trasmessa all’INPS da parte dell’Autorità sanitaria estera.
- Il lavoratore è tenuto ad avvisare il datore di lavoro della propria assenza, entro i termini previsti dal CCNL applicato ed a trasmettere la certificazione medica entro 2 giorni dal rilascio.
Paesi non convenzionati
- La corresponsione dell’indennità di malattia può aver luogo solo dopo la presentazione all’INPS della certificazione originale, legalizzata a cura della locale rappresentanza diplomatica o consolare italiana.
- La certificazione deve essere inviata all’INPS e al datore di lavoro entro 5 giorni dalla data di emissione, unitamente alla legalizzazione di tale certificazione da parte della rappresentanza diplomatica o consolare.
- Per “legalizzazione” si intende l’attestazione, anche a mezzo timbro, che il documento è valido ai fini certificativi secondo le disposizioni locali. La sola attestazione dell’autenticità della firma del traduttore abilitato non equivale alla “legalizzazione”.
Automatiche ipotesi sospensive e relativa gestione
Qualora la malattia insorga prima dell’inizio della fruizione delle ferie e si protragga anche successivamente, cosa succede?
A tal proposito, possono verificarsi due ipotesi:
- in caso di ferie già programmate, il lavoratore deve essere considerato in malattia fino a guarigione completa, potendo pertanto fruire delle ferie in un momento successivo, in accordo con il datore di lavoro;
- se il lavoratore guarisce durante il periodo di ferie collettive, godrà delle ferie restanti una volta cessata la malattia e potrà recuperare successivamente quelle non utilizzate, naturalmente previo accordo con il datore di lavoro.
Fonte IPSOA.it