L’iniziativa risponde all’esigenza prevista dal Pnrr di ridurre le emissioni inquinanti e di promuovere un utilizzo consapevole delle risorse e atteggiamenti responsabili verso l’ambiente
I servizi di mobilità sostenibile, concessi ai dipendenti nell’ambito del welfare aziendale, per il tragitto casa-lavoro-casa, tramite App, rispondono a una delle finalità previste dal Tuir (articolo 100) che consentono di rientrare nell’esenzione dall’Irpef contemplata dallo stesso Testo unico: quella di “utilità sociale”.
Lo chiarisce l’Agenzia delle entrate, in occasione di una risposta (la n. 74 del 21 marzo 2024) a un’istanza di interpello presentata da una società, la quale intende realizzare un’applicazione per l’accesso alla fruizione di servizi di mobilità sostenibile per percorrere il tragitto casa-lavoro-casa, destinata ai propri dipendenti e offerta anche a imprese terze sulla base di appositi contratti.
Servizi, in particolare, di:
- carsharing di veicoli elettrici
- ricarica elettrica di autovetture o motoveicoli
- bikesharing
- scooter sharing di soli veicoli con motore elettrico
- monopattino elettrico
- utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico locale (biglietto singolo o abbonamento a treno, metro, bus, traghetti, eccetera).
L’istante osserva, che questa iniziativa, non ancora realizzata, consentirà ottimizzare e ridurre i costi sociali legati all’ambiente, e che, in considerazione di ciò, l’utilizzo dei servizi di carsharing, bikesharing, scooter sharing e del monopattino elettrico sarà consentito solo nei casi in cui il luogo di lavoro sia in aree urbane e metropolitane o, comunque, in luoghi che consentano il riutilizzo del mezzo di trasporto da parte di altre persone, così da garantire l’effettiva condivisione dell’uso di tali mezzi in funzione della riduzione dei costi sociali del trasporto”. Inoltre, saranno esclusi dalla possibilità di accedere ai servizi anche i dipendenti che abbiano assegnata in uso promiscuo una autovettura a titolo di fringe benefit.
Per quanto riguarda la modalità di fruizione dell’App, inoltre, spiega che i dipendenti avranno la possibilità di prenotare e accedere a uno dei servizi di mobilità, con addebito del pagamento all’azienda, la quale, a tal fine, dovrà definire, per tutti i dipendenti o per categorie omogenee, limiti e plafond di spesa. Questo per garantire che l’utilizzo dei descritti servizi avvenga solo per il tragitto casa-lavoro-casa.
Tanto premesso, la società chiede di sapere se la fruizione dei benefit, ivi compreso l’utilizzo dell’App, possa rientrare tra le iniziative di welfare escluse da imposizione fiscale (articolo 51, comma 2, lettera f), del Tuir).
L’Agenzia, nel rispondere al quesito, ripercorre innanzitutto la disposizione appena richiamata, e cioè il comma 2, lettera f), dove è previsto che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente “l’utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari indicati nell’articolo 12 per le finalità di cui al comma 1 dell’articolo 100”. L’articolo 100 del Tuir, a sua volta, stabilisce che “le spese relative ad opere o servizi utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti volontariamente sostenute per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, sono deducibili per un ammontare complessivo non superiore al 5 per mille dell’ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi”.
Poi, ricorda che, con la propria prassi, ha più volte precisato le condizioni necessarie all’esclusione da imposizione dei benefit aziendali (cfr risoluzione n. 34/2004, circolare n. 28/2016, paragrafo 2.1, e risoluzione n. 55/2020). In sintesi, le opere e i servizi concessi dal datore di lavoro o da parte di strutture esterne all’azienda, a patto che il dipendente resti estraneo al rapporto economico che intercorre tra l’azienda e il terzo erogatore del servizio, devono:
- essere messi a disposizione della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti
- riguardare esclusivamente erogazioni in natura e non in denaro
- perseguire specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto.
Riguardo alle modalità di fruizione dei benefit, nella risposta n. 461/2019, inoltre, l’Amministrazione ha affermato che è esentasse anche l’utilità in natura offerta ai dipendenti dal servizio di car pooling aziendale messo a disposizione dal datore di lavoro, attraverso piattaforma informatica, per il tragitto casa-lavoro-casa. Nella risposta in questione è stata riconosciuta l’applicabilità dell’esenzione, in considerazione del fatto che con il servizio di car pooling il datore di lavoro non offre un servizio di trasporto organizzato dallo stesso, ma, attraverso un apposito contratto con un soggetto terzo, mette a disposizione della generalità dei propri dipendenti una piattaforma informatica, il cui utilizzo è lasciato alla volontà dei lavoratori, con l’obiettivo di ottimizzare e ridurre i costi sociali e individuali relativi al tragitto casa-lavoro-casa aumentando, nel contempo, la puntualità dei dipendenti rispetto all’orario di lavoro e favorendone la socializzazione anche a vantaggio della produttività del lavoro aziendale.
Riguardo al caso in esame, i descritti benefit saranno disponibili solo in favore di coloro che non abbiano già l’assegnazione in uso promiscuo di una autovettura a titolo di fringe benefit, i servizi relativi allo sharing e al monopattino elettrico per il tragitto casa-lavoro-casa saranno consentiti solo nelle ipotesi in cui la sede di lavoro sia in luoghi che consentano il riutilizzo del mezzo di trasporto da parte di altre persone, così da garantire l’effettiva condivisione dell’uso di tali mezzi in funzione della riduzione dei costi sociali del trasporto. L’iniziativa risponde anche all’esigenza prevista dal Pnrr di ridurre le emissioni inquinanti, di migliorare la mobilità delle persone, di promuovere un utilizzo consapevole delle risorse e atteggiamenti responsabili verso l’ambiente, nonché promuovere l’uso di mezzi di trasporto condivisi al fine di favorire anche la socializzazione tra i dipendenti.
Ciò detto, in linea con la norma e la prassi, l’Agenzia conferma l’esenzione per l’intero pacchetto di benefici (servizi di mobilità sostenibile e l’utilizzo dell’App), in quanto lo stesso risponde alle finalità di ”utilità sociale” individuate dal comma 1 dell’articolo 100 del Tuir.
Fonte FiscoOggi.it